Il Giudice Sportivo Nazionale, Considerati il preannuncio e l'istanza della società Fortitudo Bologna avverso il risultato della gara n.208; ritenuta necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni circa l'oggetto della istanza ricevuta P.Q.M. Si riserva di decidere in merito all'omologazione della gara [art. 94 RG]