Il Decreto Sostegni convertito in legge. Le novità che riguardano il mondo sportivo

https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/29-05-2021/decreto-sostegni-convertito-legge-novit-riguardano-mondo-sportivo-600.jpg

Social

La Legge n. 69/2021 di conversione del decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 ed entrata in vigore il 22 maggio 2021, prevede alcune importanti novità rispetto alla versione originaria, tra queste nella presente news si evidenziano le disposizioni di potenziale interesse per il mondo sportivo:

1. Fondi per ASD/SSD che hanno sospeso le attività (art. 14-bis)
2. Riforma dello sport (art. 30, commi da 7 a 11)
3. Attività sospesa: voucher in luogo del rimborso (art. 36-ter)
4. Superbonus 110%: computo iva indetraibile (art. 6-bis)
5. Ricorso alla Fondazione patrimonio comune dell’ANCI (art. 30, comma 6-bis)

Le novità per il settore sportivo

1) Fondi per ASD/SSD che hanno sospeso le attività (art. 14-bis)
Viene incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del fondo destinato alle ASD e SSD che hanno sospeso l’attività sportiva.
Le procedure di accesso ed erogazione del contributo, così come le modalità di verifica e rendicontazione, saranno definite con Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dal 22 maggio 2021.

2) Riforma dello sport (art. 30, commi da 7 a 11)
Viene rinviata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore del:
• D. Lgs. n. 37/2021, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo,
• D. Lgs. n. 38/2021, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi,
• D. Lgs. n. 39/2021, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
• D. Lgs. N. 40/2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
• D. Lgs. 36/2021, fatta eccezione per le seguenti disposizioni che entreranno in vigore a partire dal 31 dicembre 2023:
- art. 25 che definisce il lavoratore sportivo;
- art. 26, che introduce la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo;
- art. 27, che disciplina il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici;
- art. 28, relativo al direttore di gara;
- art. 29, che definisce le prestazioni sportive amatoriali, una forma di volontariato a cui può, in alcuni limitati casi, essere garantito un rimborso forfettario ed un compenso occasionale;
- art. 30, sulla formazione dei giovani atleti e sull’apprendistato;
- art. 31, sull’abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica;
- art. 32, sui controlli sanitari dei lavoratori sportivi;
- art. 33, sulla sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori;
- art. 34, sull’assicurazione contro gli infortuni;
- art. 35, sul trattamento pensionistico;
- art. 36, sul trattamento tributario;
- art. 37, sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo e gestionale

In sostanza della nuova disciplina relativa al lavoro sportivo (Titolo V), entrano in vigore nel 2022 solo le disposizioni del capo II, contenente le norme a sostegno delle donne nello sport e quelle del successivo capo III sul riconoscimento dei laureati in scienze motorie.
Nel rinviare l’entrata in vigore di alcune disposizioni non è stato previsto però un raccordo tra le norme: l’articolo 52, non modificato, continua a prevedere, con decorrenza 1° luglio 2022, l’abrogazione della Legge 91/1981 e di altre norme collegate al lavoro dilettantistico. Pertanto a far data dal 1° luglio 2022 e fino al 31.12.2023 non saranno più in vigore le vecchie norme, ma neppure le nuove che avrebbero dovuto sostituirle.

Tra le altre disposizioni si evidenzia l’abrogazione dell'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 81/2015, con la conseguenza che dal 1° luglio 2022 le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo- gestionale e le collaborazioni in relazione alle quali viene erogato il c.d. compenso sportivo dilettantistico potrebbero essere assoggettate alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando trattasi di “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
L’auspicio è che, entro dicembre del corrente anno, si proceda ad apportare le necessarie modifiche al testo dei decreti in parola, a partire dalla reintroduzione della possibilità di costituire società sportive dilettantistiche nella forma di soc. cooperativa, trattandosi probabilmente di un mero refuso del legislatore.

3) Attività sospesa: voucher in luogo del rimborso (art. 36-ter)
Il nuovo articolo 36-ter, che sostituisce il comma 4 dell’articolo 216 del D.L. 34/2020, ha previsto, per i soggetti che offrono servizi sportivi, la facoltà di riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, in alternativa al rimborso della quota parte dei servizi non goduti per la sospensione dovuta all’emergenza COVID-19, o alla possibilità di svolgere le attività con modalità a distanza, ove realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine della emergenza nazionale (attualmente 31 luglio 2021).

4) Superbonus 110%: computo iva indetraibile (art. 6-bis)
L’art. 6-bis, modificando l'art. 119 del DL 34/2020, stabilisce che in caso di indetraibilità, anche solo parziale, dell’IVA corrisposta sulle spese rilevanti ai fini del cosiddetto Superbonus 110%, l’imposta non detratta si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio fiscale, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente (ad esempio, regime forfettario legge 398/91).
Le associazioni e società sportive dilettantistiche potranno pertanto beneficiare della nuova disposizione con riferimento all’Iva indetraibile pagata sui lavori relativi agli spogliatoi.

5) Ricorso alla Fondazione patrimonio comune dell’ANCI (art. 30 comma 6-bis)
La disposizione garantisce agli enti locali la possibilità di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell’ANCI per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico.
Per tali finalità sono stati stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021.

Fonte: ufficio stampa Fip 

 

© Riproduzione riservata
https://www.basketmarche.it/assets/img/easy_assicurazioni_728_90.jpg

Ti potrebbe interessare anche:

Segui:
su Facebook!