Serie A2: mano pesante del Giudice Sportivo dopo la 10° giornata di ritorno

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Serie A2
Decima giornata di ritorno, gare del 26-27 febbraio 2023

Girone Verde

KIENERGIA RIETI.
Ammenda di Euro 500.00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

KIENERGIA RIETI. Ammonizione per guasto delle attrezzature obbligatorie (apparecchiatura dei 24'') [art. 40,1a RG rec.]

REALE MUTUA TORINO.
Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

Girone Rosso

MOKAMBO CHIETI.
Ammenda di Euro 1.000,00 per per offese collettive e frequenti nei confronti di un tesserato avversario ben individuato [art. 27,4b RG rec.,art. 28,3 RG,art. 24,4 RG]

MOKAMBO CHIETI. Ammenda di Euro 375,00 per presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate [art. 38,1g RG]

OLD WILD WEST UDINE.
Squalifica del campo di gioco per una gara perchè al termine della partita un tifoso isolato al seguito entrava sul terreno di gioco ed insultava ripetutamente gli arbitri. L'individuo veniva allontanato dal Dirigente della Società Ospite. [art. 29,3A RG rec.]

DARRYL JOSHUA JACKSON
(atleta MOKAMBO CHIETI). Squalifica per 2 gare perchè al termine della gara, correndo verso il centro del campo di gioco, cercava il contatto con un giocatore avversario ben individuato, fatto che non si verificava perchè bloccato e spinto a terra da un altro atleta avversario. Successivamente dovevano intervenire altri atleti e dirigenti per separarlo dai tesserati avversari e riportare la calma. [art. 33,3/1c RG,art. 24,2b RG]

ALESSANDRO GENTILE (atleta OLD WILD WEST UDINE). Squalifica per 3 gare: 2 gare per aver, a fine gara, bloccato e spinto a terra un atleta avversario che si stava dirigendo contro un suo compagno di squadra. Fatto che suscitava una parapiglia per la quale dovevano intervenire altri atleti e dirigenti per separarlo dai tesserati avversari e riportare la calma; 1 gara per aver seguito ed offeso ripetutamente gli arbitri all'interno del tunnel di accesso agli spogliatoi. Nella determinazione della sanzione inerente il primo comportamento si è tenuto conto dell'attenuante specifica della reazione ad un fatto ingiusto altrui [art. 33,3/2b RG,art. 21,4 RG,art. 33,1/1b RG rec.,art. 24,2b RG]

Fonte: ufficio stampa Fip 

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