VIRTUS GVM ROMA 1960:
Il Giudice Sportivo Nazionale, letto il referto arbitrale e la lista N della Società Virtus Roma, considerato che per la detta società risultano iscritti a referto n.8 atleti di formazione italiana; ravvisato che pertanto, risulta la violazione dell'art. 23 DOA che prevede il numero minimo di 9 atleti di formazione italiana; tutto ciò premesso P.Q.M.
il Giudice Sportivo Nazionale omologa la gara con il risultato di 20-0 ex art. 52 RE Gare. Non si assumono ulteriori provvedimenti [art. 52, RE Gare; art 23 DOA]