Pubblicato il modulo per fruire del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive. Tutti gli ultimi dettagli

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Premessa
E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport il modulo che gli “sponsor” devono presentare entro il 1° aprile 2021 per fruire del credito di imposta pari al 50% degli investimenti effettuati per sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo quanto indicato nel DPCM del 30 dicembre 2020, che ha dato attuazione alla norma (art. 81, co. 1, del DL 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020) disciplinando i requisiti e le modalità di presentazione delle relative domande.

Il credito d’imposta
Si ricorda che l’articolo 81, del decreto legge 104/2020, ha introdotto un contributo, sottoforma di credito d’imposta, volto ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di enti sportivi.
Il credito di imposta in questione è fruibile da:
• lavoratori autonomi,
• imprese,
• enti non commerciali,

che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
• società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;
• società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito di imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Il soggetto beneficiario dell’investimento, oltre ad appartenere ad una delle suddette categorie, deve avere realizzato in Italia, nell’anno d’imposta 2019, ricavi - come indicati nell’art. 85, co.1, lett. a) e b), TUIR - almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sul periodo d’imposta al quale fare riferimento per i soggetti con esercizio a cavallo di due anni, al momento, in attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, permangono numerosi dubbi. A nostro avviso, la ratio della norma dovrebbe far propendere per il periodo, non interessato dalle vicende Covid, che si è chiuso entro il 2019 (esercizio 2018/2019), in quanto, in caso contrario, si andrebbe ad operare il calcolo dei ricavi anche sull’anno 2020, durante il quale, come noto, i sodalizi sportivi hanno dovuto interrompere ogni attività a seguito dell’emergenza Covid e, conseguentemente, hanno subito una forte contrazione dei ricavi.

Tra le altre condizioni necessarie per la concessione del credito in parola, si ricorda che:
• restano escluse le sponsorizzazioni erogate nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991;
• l’investimento deve essere pari o superiore ad euro 10.000;
• i relativi pagamenti devono essere stati eseguiti mediante sistemi di pagamento tracciabili.

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito d'imposta dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non si concluda il suo utilizzo.

Sulla domanda

La domanda per l’ottenimento del suddetto contributo deve essere predisposta utilizzando lo specifico modulo pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport e deve poi essere trasmessa entro il 1° aprile 2021, completa degli allegati richiesti, ai seguenti indirizzi:
- pec ufficiosport@pec.governo.it;
- mail servizioprimo.sport@governo.it.

A seguire si riporta l’elenco degli allegati necessari per il riconoscimento del credito d’imposta:
• copia del documento d’identità in corso di validità;
• certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione Sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
• qualora l’investimento sia effettuato in favore di ASD o SSD, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del CONI o al CIP;
• dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del DPR 445/2000, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
• apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del CAF che attesti l’effettuazione delle spese di investimento/sponsorizzazione;
• copia del pagamento effettuato (fotocopia assegno, bonifico, altro …);
• copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario avente per oggetto l’investimento/sponsorizzazione.

NB: Per la eventuale richiesta della certificazione riferita al riconoscimento del credito di imposta per le sponsorizzazioni è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: settore.giovanile@fip.it

Link utili


Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2020

Il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Fonte: ufficio stampa Fip

 

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