Respinto il ricorso della Pallacanestro Trieste: confermata la vittoria del Latina Basket

PALLACANESTRO TRIESTE.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
Visto il rapporto ed il referto della gara n. 2769 Benacquista Latina – Pallacanestro Trieste del 3 marzo
2024 del Campionato di Serie A2 Maschile – Fase Orologio – Girone Unico;
letta la mail della Società Pallacanestro Trieste, pervenuta in data 4 marzo alle ore 12.49 , avente ad oggetto
“Ricorso partita Latina – Trieste dd. 03.03.2024” con la quale la Società presentava ricorso relativamente alla omologazione del campo di gioco, contestando l’assenza di alcuni elementi all’interno del palazzetto ove si è svolta la gara in oggetto;

considerato che il Regolamento di Giustizia prevede espressamente all’art. 94, comma 2 che l’istanza avverso il risultato di gara “A pena di inammissibilità… deve essere preannunciata al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell’apposita casella in calce al referto di gara”;
rilevato che in calce al referto – e comunque in nessuna altra parte del referto o del rapporto – era presente il preannuncio dell’istanza avverso il risultato di gara”

considerato altresì che il comma 3 del sopracitato art. 94 RG prevede altresì che “l’istanza, unitamente ai motivi, deve pervenire al Giudice Sportivo Nazionale…entro le ore 12 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara” rilevata pertanto l’assenza di tutti i requisiti formali e sostanziali per la presentazione dell’istanza avverso il risultato di gara
PQM
Dichiara l’inammissibilità dell’istanza avverso il risultato di gara presentata dalla Società Pallacanestro Trieste ed omologa la gara in epigrafe con il risultato acquisito sul campo. [art. 94 RG] 

 

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