Pallacanestro Ellera-Atomika Spoleto: mano pesante del Giudice Sportivo

Mano pesante del Giudice Sportivo dopo il posticipo dell'11° giornata del campionato di Divisione Regionale 1 Umbria tra Pallacanestro Ellera e Atomika Spoleto, che si è disputato Martedì 12 Dicembre. Di seguito tutti i provvedimenti disciplinari:

CASA DEL LAMPADARIO ELLERA ammenda di Euro 30.00 per offese verbali collettive e sporadiche del pubblico agli arbitri negli ultimi quattro minuti di gara, con la recidiva specifica [art. 27,4a RG rec.].

DIEGO GINEPRI (BADIALI CACHEMIRE ATOMIKA BASKET) squalifica tesserato per 5 gare per aver usato espressione blasfema durante la gara, per successivo atto di violenza nei confronti di un avversario e per comportamento offensivo nei confronti dello stesso avversario per fatti non attinenti al gioco, a seguito dei quali veniva espulso. L'atleta in questione commetteva poi un distinto atto di violenza nei confronti del medesimo avversario, sotto al tunnel di uscita dal campo di gioco, dopo che i due erano stati espulsi dagli arbitri [art. 34 RG,art. 33,3/2b RG,art. 33,3/1b RG].

MICHELE TARDOCCHI (BADIALI CACHEMIRE ATOMIKA BASKET) squalifica tesserato per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti di un avversario per fatti non attinenti al gioco, a seguito del quale veniva espulso [art. 33,3/1b RG].

MASSIMILIANO PELLICCIA (CASA DEL LAMPADARIO ELLERA) inibizione determinata dal 14/12/2023 al 11/01/2024 per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri a seguito del quale veniva espulso e per successivo comportamento intimidatorio e reiteratamente offensivo nei confronti degli arbitri a fine gara, tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di dirigente di società rivestita [art. 33,1/1b RG,art. 33,1/1c RG,art. 21,5a RG].

MICHELE GATTO (CASA DEL LAMPADARIO ELLERA) squalifica tesserato per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri, a seguito del quale veniva espulso [art. 33,1/1b RG].

FRANCESCO BERLIGI (CASA DEL LAMPADARIO ELLERA)squalifica tesserato per 1 gara per atto di violenza nei confronti di un avversario, non in fase di gioco a seguito del quale veniva espulso, tenuto conto della circostanza attenuante della reazione ad un fatto ingiusto altrui [art. 33,3/2b RG,art. 21,4a RG].

MARIO BENCIVENGA deplorazione per aver oltrepassato l'area della panchina in occasione di alterchi o contrasti che potevano degenerare in una rissa, così attuando un comportamento non regolamentare sporadico posto in essere durante la disputa della gara [art. 37,4 RG,art. 37,6 RG,art. 35,1a RG]. 

 

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